L'Atto Costitutivo

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Repertorio N. 162873 - Rogito N. 1816

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno quattro del mese di dicembre, 4 dicembre 1992 in Trieste, nel mio studio in Piazza Dalmazia 3. 
Davanti a me Dottoressa Alessandra Malacrea Reinotti, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città, sono comparsi i Signori:

1.     FABIO CAVALLI - omissis -
2.    ROBERTO GAGLIARDI - omissis
3.    GIUSEPPE CECERE  - omissis - 
4.    MARIALUISA CECERE  - omissis - 
5.    ALESSANDRA COSSI  - omissis -
6.    ANDREA VON RAMM  - omissis -  

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta rinuncia con il mio consenso e d'accordo fra di loro all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CIVILE

Art. 1 - E' costituita fra i Signori comparenti, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Associazione Civile non riconosciuta denominata "Accademia Jaufrè Rudel".
L'Associazione ha sede in Gradisca d'Isonzo, Calle dei Macellai 2.
Art. 2 - L'Associazione è senza fine di lucro e gli scopi istituzionali della stessa sono:
a)    la ricerca, lo studio e l'esecuzione, ovvero la realizzazione della musica, della poesia, del teatro ed in generale delle arti, delle tecniche di vita materiale e delle scienze del periodo medievale, con particolare riferimento a problemi storici locali ed italiani in generale;
b)    la promozione di studi, ricerche, inchieste e rilevazioni riguardanti tale argomento;
c)    l'agevolazione e l'effettuazione di un vasto programma di azione sociale da svolgersi all'in-terno ed all'sterno dell'Associazione, con l'intento specifico di generalizzare e stimolare l'approfondimento degli argomenti di cui al capo a);
d)    l'organizzazione di un seminario di studi annuale, in periodo estivo, a carattere internazionale sugli argomenti di cui al capo a).
Art. 3 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)    dalle quote dei soci fondatori, dalle quote di ammissione di nuovi soci e dalle quote annuali dei sostenitori;
b)    da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di persone ed Enti vari;
c)    da proventi residuanti dall'attività dell'associazione;
d)    da rendite di eventuali beni che saranno acquistati dall'associazione.
Art. 4 - Le quote annuali dei soci saranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 - L'anno sociale decorre dall'1 (uno) ottobre e termina il 30 (trenta) settembre dell'anno successivo.
Art. 6 - Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ogni anno un bilancio da sottoporre all'assemblea.
Art. 7 - Sono Soci fondatori i soci che hanno costituito l'Associazione.
Possono entrare a far parte dell'Associazione come soci ordinari i cultori delle materie di cui al capo a), dell'articolo 2, previa domanda e presentazione di almeno due soci fondatori e accettazione all'unanimità del Consiglio Direttivo.
Sono soci collaboratori coloro che, previa domanda, chiedano di partecipare alle attività dell'Associazione, limitatamente ad un anno solare, da rinnovarsi eventualmente ogni anno.
Art. 8 - Organi dell'Associazione sono:
a)    l'Assemblea dei soci;
b)    il Consiglio Direttivo.
Art. 9 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a sei componenti a seconda delle deliberazioni dell'assemblea,costituito inizialmente dai soci fondatori e successivamente da componenti eletti dall'assemblea fra i soci ordinari.
Nessun compenso è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 10 - I Consiglieri restano in carica senza limiti di durata.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.
Al Presidente spetta la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere restano in carica sette anni.
Art. 12 - Vengono nominati, ai sensi del precedente articolo 11, componenti del Consiglio Direttivo, attualmente composto da sei membri i Signori:
1.    Dottor Fabio Cavalli, sopra nominato, Presidente,
2.    Giuseppe Cecere, sopra nominato, Vice Presidente,
3.    Marialuisa Cecere, sopra nominata, Segretario Tesoriere,
4.    Alessandra Cossi, sopra nominata, Consigliere,
5.    Roberto Gagliardi, sopra nominato, Consigliere,
6.    Andrea von Ramm, sopra nominata, Consigliere. 
Art. 13 - Il Consiglio di riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio promuove l'attività dell'Associazione secondo il presente atto costitutivo, prende tutte le decisioni ordinarie e straordinarie riguardanti la vita dell'Associazione, ne determina i compiti e ne regola l'attività. 
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo può designare, all'interno o fuori del proprio ambito, uno o più responsabili cui affidare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, nonché la gestione di una parte dell'attività dell'Associazione.
Art. 15 - I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo, nella sede dell'Associazione o anche altrove, mediante comunicazione scritta diretta a ciascuno di loro, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima dí quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea si dovrà riunire almeno una volta all'anno (possibilmente alla fine del seminario estivo) per esaminare il rendiconto dell'attività dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio.
Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci fondatori ed i soci ordinari. 
Art. 17 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vice Presidente.
In assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
L'assemblea nomina altresì un Segretario.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale su apposito libro.
Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a norma dell'articolo 21 del Codice Civile a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 19 - Per le proposte di modifica dell'atto costitutivo da sottoporre all'assemblea occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati.
Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti all'assemblea.
Art. 21 - In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo delibera circa la devoluzione di tutte le attività dell'Associazione.
Art. 22 - Per tutto quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni di legge in materia.
Art. 23 - Tutte le spese e tasse del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho data lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti i quali, da me espressamente interpellati, dichiarano di approvarlo e quindi assieme a me Notaio lo sottoscrivono, controfirmando anche a margine gli altri fogli.