Lo Statuto

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STATUTO
ACCADEMIA JAUFRE' RUDEL
ORGANISMO CULTURALE RICONOSCIUTO DI RILEVANTE INTERESSE
(REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L. R. 25.01.2002 n° 3)

 

DENOMINAZIONE — SEDE — DURATA
ARTICOLO I
1.    E' costituita l'Associazione civile culturale denominata "ACCADEMIA JAUFRE' RUDEL".
2.    E' comunemente usata la sigla "A J R".
3.    L'Associazione ha sede legale in Gradisca d'Isonzo, Calle dei Macellai 2, può istituire ulteriori sedi, uffici, sezioni sia in Italia che all'estero.
4.    La sua durata è a tempo indeterminato.
5.    Gli esercizi associativi coincidono con l'anno solare e sono denominati "anni accademici", comunemente si fa riferimento ad essi con la sigla "AA".


SCOPI - ATTIVITÀ
ARTICOLO II
1.    L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, e nella sua attività esprime e ricerca valori di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Opera per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. Osserva i principi, le norme e le consuetudini associative al fine di salvaguardare la funzione educativa e sociale della cultura pur nella sua peculiare identità e vocazione.
2.    L'Associazione non ha finalità di lucro; non discrimina per motivi politici, religiosi, razziali, culturali o connessi a condizioni personali e/o sociali.
3.    Sono suoi scopi primari la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione della ricerca e dello studio della struttura culturale e sociale, delle tecniche di vita materiale e delle discipline scientifiche dell'epoca medioevale, con particolare riferimento all'archeologia, e alla musica, alla poesia, al teatro ed in generale alle arti, nonché delle problematiche storiche sia locali che nazionali ed internazionali.
4.    Può promuovere e pubblicare inchieste e rilevazioni, catalogare e pubblicare cataloghi, anche con procedure informatiche e multimediali. Può realizzare e/o agevolare vasti programmi d azione sociale, sia interni che esterni all'Associazione, con l'intento specifico di divulgare e stimolare l'approfondimento di tutti gli aspetti della cultura medioevale. Può organizzare seminari di studi, anche a carattere internazionale, e corsi di diffusione e/o approfondimento sia per associati che per simpatizzanti, sia gratuiti che a pagamento. Può creare società anche commerciali, associazioni di cultori della materia, enti per la gestione di specifiche attività, se ritenuto indispensabile od utile per il conseguimento degli scopi associativi. Può proporsi ed operare come struttura organizzativa e/o di servizio e/o collaborativa per enti sia pubblici che privati, come, a puro e non riduttivo titolo d'esempio, per case editrici.
5.    All'Associazione spetta la proprietà intellettuale, con proprio diritto di tutela ed utilizzo, di quanto può derivare da atti, riunioni, congressi, seminari ecc. da essa organizzati e/o pubblicati e/o redatti.
6.    Può esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando le relative norme.
7.    Può avere un logo, una bandiera, colori sociali, siti ed indirizzi di posta sul web e/o nell'ambito di altre strutture di rete di tipo informatico, fregiarsi di uno stemma, emettere medaglie e distintivi.


ASSOCIATI 
ARTICOLO III
1.    Il numero degli associati è illimitato ed appartengono ad una sola categoria.
2.    Non sono ammessi associati temporanei.
3.    Possono essere associati persone fisiche, anche di nazionalità straniera, d'irreprensibile condotta morale, nonché società ed enti, che condividano gli scopi associativi ed istituzionali, siano ad essi idonei e s'impegnino a realizzarli
4.    Tutti gli associati, purché maggiorenni, hanno diritto a votare per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, ad essere eletti alle cariche direttive della stessa, a votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.
5.    Tutti gli associati hanno il diritto di partecipare alle attività associative, dí ricevere la tessera associativa e di ricevere le eventuali pubblicazioni associative.
6.    Tutti gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni del consiglio direttivo e del presidente, di non arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione, di partecipare costantemente ed attivamente alla vita associativa, di rendersi fattivamente utili al raggiungimento degli scopi associativi, di versare entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno la quota associativa annuale.
7.    La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né mai rimborsabile in quanto appartenente al patrimonio associativo.
8.    Gli associati, anche se con incarichi istituzionali, possono intrattenere rapporti di natura patrimoniale con l'Associazione, quando eventualmente richiesto o consigliato dalla particolare specializzazione, e purché con costi non superiori a quelli di mercato; a tutti può competere, con delibera del consiglio direttivo, il rimborso delle spese documentate_
9.    Chi aspira ad ottenere la qualifica di associato deve presentare apposita richiesta scritta, avallata da due associati, controfirmata dall'esercente la patria potestà in caso di minori; l'ammissione viene decisa provvisoriamente dal presidente, ma è soggetta a ratifica, o diniego, nella prima riunione del consiglio direttivo; entro una settimana dall'accettazione del presidente deve essere versata la quota d'iscrizione.
10.    La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, indegnità, incompatibilità, disinteresse; le dimissioni vanno presentate per iscritto al presidente; le espulsioni e le radiazioni vengono decise dal consiglio direttivo; in attesa della deliberazione spetta al presidente il diritto/dovere di sospendere l'associato. Contro le deliberazioni del consiglio è ammesso ricorso nella prima assemblea ordinaria.
11.    E' proibito agli associati l'uso improprio, o comunque non autorizzato, del nome "Accademia Jaufré Rudel", della sigla "AJR", di materiali, programmi ed idee in generale maturate nell'interno dell'Associazione.


ORGANI ISTITUZIONALI
ARTICOLO IV
1. Gli organi consultivi, direttivi, amministrativi e di controllo sono:

  • l'Assemblea degli associati

  • il Consiglio Direttivo

  • il Presidente

  • il Segretario

  •  il Tesoriere.

2. L'Assemblea degli associati può deliberare inoltre l'instituzione del Collegio dei Revisori dei
Conti e/o del Collegio dei Probiviri, stabilendone funzioni e durata ed eleggendone i membri.


ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO V
1.    L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue sovrane deliberazioni, conformi allo Statuto e non contrarie alla Legge, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti. E' suo compito fornire le direttive per la realizzazione delle finalità associative.
2.    Ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota e/o contributo e/o quote di frequenza versati.
3.    All'Assemblea prendono parte tutti gli associati in regola con la quota associativa dell'anno in corso; è consentita la delega, in forma scritta, esclusivamente ad altro associato che non può presentarne più di una.
4.    L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria; entrambe sono presiedute dal presidente dell'Associazione, in sua assenza dal vice presidente, assistito dal segretario. In caso d'assenza di entrambi, l'Assemblea elegge a maggioranza semplice, tra gli associati presenti, il Presidente dell'Assemblea; vale la stessa procedura per il Segretario dell'Assemblea in caso d'assenza del segretario dell'Associazione.
5.    L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte per anno: entro fine novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività associativa per l'anno successivo, ed entro la fine di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.
6.    L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell'Associazione, previa deliberazione del consiglio direttivo che ne fissa la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza degli associati, almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante posta anche elettronica, o consegna a mano, o con affissione dello stesso nella sede legale e in tutti i locali dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della metà degli associati e delibera con la maggioranza dei voti espressi e validi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la stessa modalità.
7.    L'Assemblea straordinaria viene convocata, con le stesse procedure di quella ordinaria, dal presidente quando ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo o di almeno un terzo degli associati; essa delibera su modifiche al presente Statuto o per lo scioglimento; è costituita e delibera come l'ordinaria.
8.    Tutte le assemblee s'intendono validamente costituite, anche in difetto di convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati con l'intero consiglio direttivo e tutti i partecipanti si dichiarino a conoscenza degli argomenti da trattare (assemblea totalitaria).
9.    Nelle assemblee per elezioni, o che trattino argomenti relativi agli associati, è ammesso unicamente lo scrutinio segreto.
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni deve essere redatto apposito verbale, firmato
dal presidente e dal segretario, consultabile dagli associati presso la sede associativa.    


CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO VI
1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre fino a nove membri, eletti tra gli associati maggiorenni dall'Assemblea che ne determina il numero.
2.    I consiglieri durano in carica, salvo morte, incapacità, dimissioni o revoca, quattro anni e sono rieleggibili; è considerato dimissionario il consigliere assente senza giustificato motivo in tre riunioni consecutive.
3.    Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, ed inoltre ogni qual volta lo consideri opportuno il presidente oppure a richiesta scritta di almeno metà dei componenti.
4.    Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto dell'esercizio concluso ed il bilancio di previsione per il futuro esercizio, con relative relazioni, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati ed allegati al relativo verbale,
5.    In caso di vacanza per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti possono essere totalmente o parzialmente surrogati, con associati, con deliberazione del Consiglio; i nuovi membri restano in carica sino alla prima Assemblea che provvederà alla ratifica o alla loro sostituzione ed eventuale integrazione; comunque il numero dei consiglieri deve essere sempre integrato al minimo di tre.
6.    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
7.     II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli competono tutti i poteri non riservati dalla Legge o dal presente Statuto all'Assemblea degli associati; e così, a titolo esemplificativo ma non riduttivo, il Consiglio Direttivo: 
•    gestisce il patrimonio sociale;
•    redige il bilancio di previsione con relativo programma d'attuazione;
•    redige il conto consuntivo con la relazione sull'attività svolta;
•    determina l'ammontare della quota associativa annuale e delle quote di frequenza;
•    cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
•    determina l'ordine del giorno assembleare;
•    delibera l'ammissione, l'espulsione e la radiazione degli associati;
•    decide le spese, gli investimenti e le locazioni;
•    contrae prestiti, apre e chiude conti correnti con Istituti di Credito;
•    delibera eventuali attività economiche;
•    instaura rapporti di collaborazione, accordi e convenzioni;
•    redige il regolamento interno, sottoposto peraltro a ratifica della prima Assemblea;
•    ha, comunque, tutte le facoltà per il raggiungimento dello scopo associativo;
•    può eleggere un Presidente Onorario per affidargli incarichi di rappresentanza e relazione con altri enti sia pubblici che privati;
•    può attribuire la qualifica di Amico dell'Accademia Jaufrè Rudel ad aderenti che non intendano partecipare attivamente a tutte le attività istituzionali;
•    può conferire incarichi specifici, o la gestione di specifici settori, anche a non associati.
8.    Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale firmato da
       presidente e dal segretario, ed approvato dal Consiglio stesso al termine della seduta.

 

PRESIDENTE 
ARTICOLO VII
1.    Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea degli associati, tra gli associati; immediatamente designa il vice residente tra i consiglieri qualora non già nominato dall'Assemblea.
2.    Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del consiglio direttivo e può essere riconfermato.
3.    In caso di assenza o impedimento temporaneo viene sostituito dal vice presidente; in caso di impedimento definitivo viene dichiarato decaduto dal consiglio direttivo che provvede alla sua temporanea sostituzione ed all'immediata convocazione di un'apposita assemblea.
4.    Al Presidente compete la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione, la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio; in tutte le sue funzioni viene assistito dal Segretario.
5.    Dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del consiglio direttivo.
6.    Il Presidente può delegare permanentemente o temporaneamente ad altri consiglieri alcune delle proprie funzioni. 

SEGRETARIO E TESORIERE
ARTICOLO VIII
1 II Tesoriere ed il Segretario vengono eletti dall'Assemblea degli associati, anche al di fuori dei membri del Consiglio, ma comunque tra gli associati.
2.    Il Segretario assiste il presidente ed il consiglio direttivo, ne redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. E' responsabile, insieme al presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulti la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, nonché della regolare tenuta dei li associativi.
3.    Il Tesoriere segue ì movimenti contabili e finanziari dell'Associazione e cura le relative registrazioni conservandone i libri.
4.    I due incarichi possono essere affidati alla stessa persona.


PATRIMONIO-RISORSE-AMMINISTRAZIONE 
ARTICOLO IX
1.    L'Associazione trae i mezzi finanziari dalle quote sociali, quote di frequenza, contributi pubblici e privati, erogazioni, donazioni, lasciti, rendite, proventi di attività anche economiche e da ogni altra eventuale entrata.
2.    Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità associative. 
3.    Il patrimonio, eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve ecc. non possono essere distribuiti agli associati, neppure in forma indiretta, salvo imposizioni di legge, né durante né al termine della vita dell'Associazione, ma utilizzati esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
4.    Tutte le cariche direttive dell'Associazione sono gratuite, salvo nel caso eccezionale di attività economiche che comportino compensi per i prestatori d'opera.


SCIOGLIMENTO
ARTICOLO X
1.    Per addivenire all'eventuale scioglimento dell'Associazione è necessaria la deliberazione dì un'Assemblea straordinaria appositamente convocata; sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la presenza dei due terzi degli associati, e la decisione di scioglimento deve essere assunta con i due terzi dei voti presenti; non è ammessa l'astensione né lo scrutinio segreto. Nel caso si renda indispensabile una terza convocazione, l'Assemblea funzionerà con le caratteristiche dell'ordinaria in seconda convocazione.
2.    In caso di scioglimento, dopo aver provveduto al pagamento di tutte le pendenze ed alla realizzazione di tutte le attività, l'eventuale eccedenza verrà devoluta in favore di altri enti senza
fini di lucro, possibilmente con scopi similari all'Associazione, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO XI
1.    Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile, le altre ordinarie in materia, le norme fiscali e quelle relative alla tutela della privacy, anche se emanate successivamente alla sua redazione; in caso di futuro contrasto tra le predette norme e quelle statutarie dovranno intendersi prevalenti, sostitutive ed integranti le predette.
2.    Il nuovo Consiglio Direttivo, da oggi in carica, è stato nominato nell'Assemblea straordinaria di data odierna che ha approvato questo nuovo testo di Statuto.

Gradisca d'Isonzo il 03.11.2002